Art. 1.

      1. I giudici onorari di tribunale, già in servizio quali vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a condizione che alla medesima data di entrata in vigore della presente legge:

          a) abbiano concretamente svolto attività giurisdizionale durante i trienni nei quali hanno esercitato l'incarico e comunque per almeno dieci anni;

          b) non esercitino né abbiano mai esercitato durante l'incarico la professione forense né altra attività retribuita;

          c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.